Dopo l’incendio del container con oli e solventi avvenuto ieri lunedì 4 novembre, nella Siena – Bettolle, al km 6+200 in prossimità di Farneta, e dopo i relativi controlli da parte di Arpat e di USL Toscana Sud Est, il sindaco Luciano Meoni ha disposto un’ordinanza che limita il consumo di prodotti ortofrutticoli bel raggio di 500 mt dell’incendio.
Ad andare a fuoco infatti sono state sostanze altamente tossiche, come acetone, xilene, propanolo teraidofurano, diclorometano, idrocarburi aromatici la cui combustione produce altre sostanze tossiche e genotossiche, oltre che polvere sottili e diossine.
In un primo sopralluogo avvenuto alle 17 di ieri l’incendio risultava domato, ma i fumi non estinti, situazione di stallo che invece è stata raggiunta oggi.
Da qui l’ordinanza del Comune di Cortona:
Il SINDACO
PRESO ATTO della nota inoltrata dalla AUSL Toscana Sud Est Dipartimento della Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina ed assunta al Protocollo Generale del Comune di Cortona al n. 37898 del 05/11/2024, con la quale veniva comunicato che in data 04 novembre u.s. sul raccordo RA6 Bettolle-Perugia, direzione Bettolle al Km. 6 + 200 in prossimità della Località Farneta, si è verificato l’incendio di autoarticolato con carico di vernici che ha causato la dispersione in atmosfera di una notevole quantità di fumo contenente sostanze chimiche tossiche, potenzialmente rischiose per la salute di quanti risiedono in prossimità del raccordo in oggetto, sia per gli effetti diretti che potrebbero causare alle vie respiratorie sia a seguito di ingestione di alimenti contaminati dal particolato di deposito dei fumi;
CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo eseguito in data 04/11/2024 alle ore 17.00 circa da parte di personale ispettivo dalla USL Toscana Sud Est Dipartimento della Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina in collaborazione con personale dell’Arpat di Arezzo, è stato constatato “che l’incendio era sotto controllo, ma non estinto, producendo ancora fumi chiari, dall’odore intenso e pungente” e che “le vernici in questione, di tipologie diverse, contengono un mix di prodotti altamente tossici, come l’acetone, xilene, propanolo teraidrofurano, diclorometano, idrocarburi aromatici, ecc. e, con la combustione, producono altre sostanze tossiche e genotossiche, come polveri sottili e diossine”;
PRESO ATTO che nella nota della USL Toscana Sud Est Dipartimento della Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina viene proposto, a scopo cautelativo, l’adozione di un’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente a tutela della salute pubblica, con previsione dei seguenti obblighi:
per i “residenti locali di rimanere all’interno delle proprie abitazioni, tenendo porte e finestre chiuse, fino al completo spegnimento dell’incendio”;
“nei prossimi dieci giorni dovranno essere adottate le seguenti cautele per in consumo di alimenti ortofrutticoli prodotti in loco, all’interno di un raggio di 500 metri, dal punto dell’incendio […]:
consumo di prodotti alimentari coltivati nell’aria suddetta solo dopo accurato lavaggio con acqua, associato a strofinazione delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura
divieto di consumo dei prodotti coltivati nell’area individuata da parte dei soggetti più a rischio come bambini, donne in gravidanza e in allattamento”.
VALUTATO necessario intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica al fine di prevenire che gli effetti diretti derivati dall’incendio dell’autoarticolato e del materiale presente all’interno dello stesso veicolo possano causare danni alla salute dei cittadini;
TENUTO CONTO che, in data odierna, a seguito di sopralluogo di personale appartenente al Comando in intestazione, è stato appurato che l’incendio risulta completamente estinto e che la conseguente produzione di fumi risulta cessata;
RILEVATO che le aree in cui devono essere adottate le cautele sopra elencate per in consumo di alimenti ortofrutticoli prodotti in loco, si estendono per circa m 500 attorno al punto dove è avvenuto l’incendio dell’autoarticolato;
CONSIDERATO pertanto che questa Amministrazione si trova nella necessità di dover fronteggiare una emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale per il tramite dell’emissione di una ordinanza contingibile e urgente;
VALUTATE le specifiche responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Cortona in ordine a tali specifici casi;
PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO quindi necessario intervenire in tal senso, tramite l’adozione di misure di prevenzione per il consumo degli alimenti ortofrutticoli prodotti in loco;
VISTO quanto disposto dall’art. 7 comma 1 della L. 241/1990 relativamente alla possibilità di non comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi, nei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento medesimo;
VISTO quanto disposto dalle seguenti disposizioni:
L. 833/1978 relativa all’Istituzione del servizio sanitario nazionale;
R.D. n.1265/1934 Testo unico delle leggi sanitarie, in particolare quanto previsto dall’art. 344;
D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali in particolare quanto previsto dall’art. 50;
ORDINA
dalla data odierna e fino al giorno 15/11/2024 ai residenti e ai possessori di terreni agricoli destinati alla produzione di alimenti ortofrutticoli ubicati nel Comune di Cortona, in Località Farneta, all’interno di un raggio di 500 metri dal punto dell’incendio e precisamente dal Km 6+200 del Raccordo RA 6 Bettolle-Perugia, direzione nord (indicato nella planimetria allegata alla presente come parte integrante e sostanziale e predisposta dalla AUSL Toscana Sud Est Dipartimento della Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina) l’adozione delle seguenti cautele per in consumo di alimenti ortofrutticoli prodotti in loco:
consumo di prodotti alimentari coltivati nell’aria suddetta solo dopo accurato lavaggio con acqua, associato a strofinazione delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura,
divieto di consumo dei prodotti coltivati nell’area individuata da parte dei soggetti più a rischio come bambini, donne in gravidanza e in allattamento”.
Si dà avviso che, in caso di inottemperanza, si procederà a termini di legge.
Avverte che contro la presente ordinanza potrà essere proposto, a far data dalla notifica:
Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 della L.1034/1971, nel termine di decadenza di giorni 60;
al Capo dello Stato nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n.1199/1971, nel termine di decadenza di giorni 120;