Secondo quanto stabilito dall’articolo 23 dell’ordinanza 57 del 17 maggio: “a decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Toscana, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Toscana e altre Regioni”.
Appare implicito che la norma debba essere recepita anche dalla regione confinante (in questo caso Umbria, Marche, Liguria…). Non è chiaro invece se questo possa riguardare i cittadini residenti anche in comuni non confinanti. Es. una persona residente a Castiglion Fiorentino potrà andare a Castiglione del Lago?
Di certo resta valida in ogni caso e su tutto il territorio nazionale, la possibilità di effettuare spostamenti per motivi di lavoro, urgenza e di salute.